ASSOCIAZIONE DEGLI STORICI DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO
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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI STORICI DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO - download 

​TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA
ART.1 – DENOMINAZIONE È costituita l’Associazione denominata "Associazione degli Storici del Diritto medievale e moderno" in sigla "ASDIMM".
ART.2 - SEDE L'associazione ha sede nel Comune di Bologna, alla Via Galliera n. 3.
ART.3 - OGGETTO E SCOPO L’Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. Essa ha lo scopo di promuovere la ricerca e l’insegnamento nell’ambito delle discipline storico giuridiche e di diffondere la conoscenza della cultura giuridica, prestando particolare cura a promuovere e sostenere, anche a livello internazionale, la collaborazione scientifica e i lavori collettivi. L’Associazione favorisce la partecipazione dei propri associati presso le istituzioni e gli organismi nazionali, internazionali ed europei, valorizzando e difendendo la rilevanza degli studi storico-giuridici nella formazione accademica e professionale. Per il perseguimento delle proprie finalità e nel rispetto dei principi democratici e del pluralismo culturale, l’Associazione attua ogni attività ritenuta opportuna al perseguimento delle finalità di cui sopra, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - promuove e coordina attività di carattere scientifico, didattico e culturale, favorendo in particolare le occasioni di incontro tra studiosi italiani e stranieri, anche tramite l’organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde e ogni altra occasione di formazione e di studio; - sostiene e coordina le attività dei dottorati di ricerca e le altre iniziative finalizzate alla formazione dei futuri docenti; - sostiene attività di ricerca, studio e didattica partecipando ad iniziative e progetti di istituzioni italiane, straniere, europee e internazionali; - cura un proprio sito internet tramite il quale promuove e diffonde le attività sociali e le pubblicazioni scientifiche; - aderisce a organismi, anche internazionali, aventi fini analoghi; - conferisce premi e borse di studio; - collabora e cura i rapporti con lo Stato, le Regioni, il Ministero dell'università e della ricerca, il CUN, il CNR, gli organismi di valutazione, le università, le associazioni, le fondazioni, gli ordini professionali ed altri organismi pubblici e privati, italiani o stranieri; - partecipa attivamente alla discussione pubblica sull’Università e sull’organizzazione e la disciplina degli studi giuridici.
ART.4 - DURATA La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato, salvo anticipato scioglimento.

TITOLO II
ASSOCIATI
ART.5 – ASSOCIATI Sono membri dell’Associazione in qualità di associati, su loro semplice richiesta, i professori ordinari, associati, i ricercatori a tempo indeterminato, appartenenti o appartenuti al Settore Scientifico Disciplinare IUS/19 – “Storia del diritto medievale e moderno”, nonché i ricercatori a tempo determinato di tipo B e di tipo A (ex Legge 240/10, art. 24, co. 3, lett. A e lett. b.) afferenti al medesimo settore e per il tempo di durata del loro contratto. Previa individuazione e delibera del Consiglio direttivo, è prevista la possibilità di assegnare la qualifica di socio onorario ad ulteriori docenti e studiosi, anche stranieri, afferenti anche ad altri SSD, i quali abbiano dimostrato, con le loro pubblicazioni o la loro attività, interesse per le discipline storico giuridiche.
ART.6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI Gli associati sono tenuti a versare una quota associativa annuale, il cui ammontare viene fissato con delibera dal Consiglio direttivo. La qualità di socio si acquista dal giorno del pagamento della quota associativa per l’anno in corso, a seguito della comunicazione, da parte del Consiglio direttivo, dell’avvenuta ammissione. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota sociale e di eventuali contributi nella misura stabilita dall'Associazione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. Il versamento di tali somme va attribuito al fondo comune dell'Associazione. La quota associativa è intrasmissibile.
ART.7 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO La qualità di associato si perde per morte, dimissioni volontarie e per esclusione. La qualità di socio si perde per esclusione quando: - venga meno agli adempimenti degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e delibere assembleari ad esso connessi; 2 - arrechi in qualunque modo danni di qualsivoglia natura all'Associazione e/o all'immagine della stessa; - non adempia puntualmente gli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione o, senza giustificati motivi, non contribuisca al raggiungimento degli scopi sociali, ovvero pregiudichi in qualunque modo l'attività dell'Associazione; - svolga attività contrastanti con gli scopi e gli interessi dell'Associazione; - sia indegno moralmente; - non adempia al pagamento della quota associativa annuale per almeno due anni consecutivi. La delibera di esclusione per mancato pagamento delle quote associative è adottata dal Consiglio direttivo. La delibera di esclusione per le altre cause è adottata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. L'esclusione del socio inadempiente dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata e/o pec e dovrà contenere le motivazioni dell'espulsione. Diviene efficace trenta (30) giorni dopo la ricezione, ferma restando la possibilità per l'associato di ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 24 del codice civile. Qualsiasi socio potrà, in qualsiasi momento, notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione, senza necessità di motivazione. Il socio dimissionario può chiedere la riammissione presentando nuova domanda. Il socio che si dimette, per qualsiasi motivo, non può mai chiedere la restituzione della quota associativa o delle altre somme versate all'Associazione per la partecipazione alle sue attività.

TITOLO III
ORGANI SOCIALI
ART.8 – ORGANI SOCIALI Sono organi dell’Associazione: – l’Assemblea degli associati; – il Consiglio Direttivo; – il Presidente; ̶ il Segretario; – il Tesoriere; – Commissioni eventualmente costituite per affari specifici, anche in via temporanea, con delibera del Consiglio direttivo.
ART.9 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI L’Assemblea è costituita da tutti gli associati e si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all’anno per discutere e deliberare: - sulle linee programmatiche che il Consiglio direttivo dovrà seguire nello svolgimento della sua attività; 3 - sulla relazione del Presidente circa l’attività svolta; - sull’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo. L'assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati ai sensi dell'art. 20 del codice civile. Per giustificati motivi, previa delibera del Consiglio direttivo, l’Assemblea potrà svolgersi a distanza con modalità telematiche sincrone a condizione che siano rispettati il principio di buona fede e di parità di trattamento degli associati e che sia consentito: - al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'assemblea, di constatare e di proclamare i risultati della votazione; - al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno. L’Assemblea elegge ogni tre anni, tra gli associati, i cinque membri del Consiglio direttivo. Ogni associato ha diritto all’elettorato attivo e passivo, e può esprimere sino a due preferenze. Gli associati cessati dal servizio, o comunque fuori ruolo, non hanno elettorato passivo. I ricercatori a tempo determinato di tipo A e gli associati onorari non hanno diritto all'elettorato né attivo né passivo. L’Assemblea è presieduta dal Presidente. L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, se è presente almeno la maggioranza degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L’Assemblea adotta le sue deliberazioni a maggioranza assoluta dei voti espressi. Il voto per delega non è ammesso. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro Stato dell'Unione Europea, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato contenente l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e nei casi di particolare urgenza, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
ART.10 – CONSIGLIO DIRETTIVO L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque consiglieri eletti dall’Assemblea degli associati. La formazione del Consiglio direttivo deve rispondere al principio di equilibrio di genere, per quanto possibile. Il Consiglio elegge al suo interno: il Presidente, il Segretario generale e il Tesoriere. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri non sono immediatamente rieleggibili. Esso delibera a maggioranza. Il Consiglio direttivo coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni, coordina le attività scientifiche dell’Associazione, attua le linee programmatiche adottate dall’Assemblea, determina l’ammontare delle quote associative, delibera sull’ammissione e sull’esclusione degli associati, costituisce le Commissioni e ne determina la composizione e le finalità, riferisce annualmente all’Assemblea sull’attività dell’Associazione ed esercita ogni altro potere necessario per il suo funzionamento. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni sei mesi, anche con modalità telematiche, e le sue sedute sono valide se sono presenti almeno quattro dei suoi componenti, tra cui necessariamente il Presidente o il Segretario generale. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
ART.11 – PRESIDENTE E' Presidente dell'Associazione il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, ne promuove e coordina l’attività, attua le delibere del Consiglio direttivo e dell’Assemblea, presiede e convoca l’Assemblea. Il Presidente può delegare, per la firma e la rappresentanza dell'Associazione presso terzi, il Segretario generale o altri membri del Consiglio Direttivo, in funzione delle specifiche capacità che il ruolo da ricoprire richiede.
ART.12 – SEGRETARIO Il Segretario generale organizza e coordina l’attività dell’Associazione, coadiuva il Presidente, cura l’attuazione delle delibere del Consiglio direttivo e dell’Assemblea e provvede alla compilazione ed alla conservazione dei verbali delle riunioni.
ART.13 – TESORIERE Il Tesoriere amministra il patrimonio dell’Associazione e sottopone il rendiconto al Consiglio direttivo che lo approva; riscuote le quote annuali degli associati; può aprire e amministrare conti correnti postali o conti correnti presso istituti di credito. A tal fine ha la firma sociale.
ART.14 - DURATA DELLE CARICHE E GRATUITA' Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e salvo per determinati incarichi per cui il Consiglio Direttivo deliberi indennità e compensi, e hanno la durata di tre anni.

TITOLO IV
PATRIMONIO, QUOTA ASSOCIATIVA, ESERCIZIO ASSOCIATIVO
ART.15 – PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE Il patrimonio dell’Associazione è costituito: - dalle quote associative annuali; - dai beni acquistati con le proprie risorse finanziarie; - da eventuali emolumenti di terzi, lasciti e donazioni; - dai proventi derivanti dalle attività culturali o editoriali; - dai contributi dello Stato, di enti, di organismi internazionali e di istituzioni pubbliche; - da ogni altro provento. Il patrimonio e le risorse finanziarie sono destinati esclusivamente ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.
ART.16 - QUOTA ASSOCIATIVA La quota associativa a carico degli associati è fissata con delibera del Consiglio Direttivo. La quota è annuale; non è frazionabile; né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato. Gli associati morosi non possono partecipare alle assemblee né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
ART.17 - ESERCIZI ASSOCIATIVI Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà il giorno 31 dicembre 2022.
​ART.18 - DEVOLUZIONE DEL FONDO COMUNE E' fatto divieto, durante la vita dell'Associazione, di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione e fondi di riserva o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V
MODIFICHE STATUTARIE E DISPOSIZIONI FINALI
ART.19 – MODIFICHE DELLO STATUTO Il presente Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio direttivo o di almeno un terzo dei soci. L’Assemblea sarà a tale scopo convocata in sessione straordinaria. Per l’approvazione delle modifiche è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci o, in subordine, dei due terzi dei votanti, purché siano presenti almeno la metà dei soci.
ART.20 - SCIOGLIMENTO In caso di scioglimento dell'Associazione, le eventuali rimanenze attive potranno essere devolute ad altra associazione con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità. In questo caso l'Assemblea, in sede straordinaria, designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. 6 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorrerà il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati.
ART.21 - DOMICILIO DEI SOCI Per tutti i rapporti con l'Associazione, ogni Socio è tenuto a comunicare il domicilio presso il quale desidera ricevere ogni comunicazione secondo le modalità previste dal presente Statuto. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto o necessarie per Legge. Il Consiglio Direttivo potrà istituire un apposito "libro delle comunicazioni", custodito ed aggiornato dal Segretario, anche in forma digitale, ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai Soci in sede di costituzione o ammissione, anche tali indirizzi o recapiti. Resta a carico di ogni singolo Socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.
ART.22 – RINVIO Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia. Letto, approvato e sottoscritto. Firmato: Paolo Alvazzi Del Frate; Marco Cavina; Carmelo Tavilla; Stefania Albini Notaio - Impronta del Sigillo​.

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